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Domande e Risposte

 

Ci sono altre coperture obbligatorie per legge ?

Cos'è il divieto di tie-in ?

Quali sono le sanzioni per chi circola sprovvisto di RCAuto ?

Il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato ?

Qual è la durata dell’RCAuto ?

Quali sono i tempi per la definizione del sinistro ?

In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento del danno ?

Cosa succede in caso di ritardo nel pagamento del premio ?

Posso essere multato durante i 15 giorni di mora ?

Che cosa è il bonus-malus ?

Cosa fare quando si perdono o vengono rubati i documenti ?

Cosa fare quando si cambia auto ?

Come posso ottenere il risarcimento del danno ?

Cosa fare se la Compagnia tarda (o non vuole) a risarcire il danno ?

Chi risarcisce il terzo trasportato ?

Cosa fare in caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato ?

Quali sono i vantaggi della procedura diretta ?

Cos'è il rimborso in forma specifica ?

 

Ci sono altre coperture obbligatorie per legge ?

Solo la r.c. auto è obbligatoria per legge.

Cos'è il divieto di tie-in ?

La stipula del contratto R.C.Auto non può essere in nessun caso subordinata alla stipula di altro contratto di assicurazione (legge 57/2001).

Quali sono le sanzioni per chi circola sprovvisto di RCAuto ?

Chi circola sprovvisto di RCAuto, rischia il sequestro del veicolo, una sanzione determinata dal codice della strada (multa fino a 2.754,15 Euro) e in caso di incidente deve risarcire con il proprio patrimonio i danni provocati. (ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato ?

Si è possibile ma la classe di bonus-malus utilizzata è quella del proprietario del veicolo e non del contraente.

Qual è la durata dell’RCAuto ?

La durata del contratto è di un anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno in si è pagato il premio. (sono possibili eccezioni ma il costo della polizza è maggiore).

Quali sono i tempi per la definizione del sinistro ?

La legge prevede per i danni alle cose la definizione del sinistro entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta. Questo termine si riduce a 30 giorni se la richiesta è corredata dal modulo di constatazione amichevole firmato da entrambe le parti. Per le lesioni, la definizione deve avvenire entro 90 giorni (ISVAP).

In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento del danno ?

Ai sensi dell’art 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno in caso di sinistro da circolazione si prescrive in 2 anni dal giorno dell’incidente.
In caso di sinistro legato ad una garanzia accessoria alla R.C. auto (furto, incendio, kasko ecc.) il diritto all’indennizzo si prescrive dopo un anno (Ai sensi dell’art 2959 c.c.)

Cosa succede in caso di ritardo nel pagamento del premio ?

In caso di mancato versamento del premio entro la data di scadenza, si hanno ancora 15 giorni (periodo di mora) durante i quali la copertura assicurativa resta operante; dopo il quindicesimo giorno, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui si versa il premio.

Posso essere multato durante i 15 giorni di mora ?

Si, ai sensi dell’art 181 del Codice della Strada, durante il periodo di mora le autorità competenti possono multare il proprietario del veicolo per la mancata esposizione del nuovo contrassegno di assicurazione.

Che cosa è il bonus-malus ?

Il Bonus-Malus è il principale sistema di tariffa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori.
Il premio varia nel tempo in funzione della condotta di guida del proprietario, mediante l’attribuzione di un punteggio (classe di merito): ad un punteggio basso corrisponde una condotta di guida migliore e quindi un premio minore da pagare (vedi anche il premio di assicurazione).

Cosa fare quando si perdono o vengono rubati i documenti ?

In questo caso, dopo aver fatto la denuncia alle autorità di polizia, è necessario darne comunicazione all’assicurazione (presentando o inviando copia della denuncia), la quale provvederà ad emettere i duplicati.

Cosa fare quando si cambia auto ?

Le possibilità sono 3:

  • trasferimento della polizza sulla nuova auto,
  • cessione della polizza all'acquirente della vecchia auto,
  • recesso dal contratto.

Nel primo caso, per conservare la classe di merito è necessario che la nuova auto sia intestata allo stesso proprietario. Infatti, è bene ricordare che il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato, ma la classe di bonus-malus utilizzata è quella del proprietario. Chiaramente, dopo aver restituito i vecchi documenti di polizza, la Compagnia provvederà ad emettere la nuova documentazione e a calcolare il premio in base agli eventuali nuovi parametri (vedi calcolo del premio).

Nel secondo caso allo stesso modo, si devono restituire certificato, contrassegno e Carta verde all'assicurazione, che provvederà a rilasciare la nuova documentazione al nuovo proprietario e a calcolare il premio in base agli eventuali nuovi parametri (vedi calcolo del premio).

Come posso ottenere il risarcimento del danno ?

Attraverso la procedura diretta o la procedura ordinaria.

Cosa fare se la Compagnia tarda (o non vuole) a risarcire il danno ?

Probabilmente si tratta di una Compagnia che non gode di ottima salute!
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta, il consumatore che non ha ottenuto il risarcimento può citare in giudizio l'assicuratore ed anche il responsabile dell'incidente. L’assicuratore che liquida il danno in ritardo dovrà pagare al danneggiato gli interessi e la rivalutazione monetaria che il giudice stabilirà nella sentenza.
Altra strada percorribile è quella della procedura di conciliazione.
Infine, il consumatore assicurato può inviare un reclamo circostanziato all’ISVAP che, accertata la violazione di legge, prenderà nei confronti della Compagnia i dovuti provvedimenti (nei casi più gravi è prevista anche la revoca all’esercizio dell’assicurazione RC Auto).

Attenzione! Ai sensi dell’art 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno in caso di sinistro da circolazione si prescrive in 2 anni dal giorno dell’incidente.
In caso di sinistro legato ad una garanzia accessoria alla R.C. auto (furto, incendio, kasko ecc.) il diritto all’indennizzo si prescrive dopo un anno (ai sensi dell’art 2959 c.c.).

Chi risarcisce il terzo trasportato ?

A partire dal 1° gennaio 2006 il terzo trasportato può essere risarcito esclusivamente dalla Compagnia del veicolo sul quale stava viaggiando. (vedi Risarcimento del terzo trasportato).

Cosa fare in caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato ?

In questo caso bisogna inoltrare la richiesta di risarcimento danni all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) che interviene per conto della CONSAP S.p.A. che a sua volta gestisce il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Quali sono i vantaggi della procedura diretta ?

I vantaggi per gli assicurati possono essere riassunti in tre punti:

  • Semplificazione e snellimento delle procedure grazie al rapporto diretto con il proprio assicuratore.
  • Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio: l’assicurato diventa il primo controllore della qualità offerta dalla propria compagnia, di conseguenza il servizio reso deve soddisfare le aspettative del cliente che, caso contrario, potrebbe decidere di cambiare compagnia più facilmente.
  • Riduzione delle tariffe rca, grazie al nuovo sistema di liquidazione e ai nuovi meccanismi di compensazione tra imprese.

Cos’è il rimborso in forma specifica ?

E’ una nuova forma di rimborso che consente di ottenere la riparazione gratuita dell'auto attraverso officine convenzionate con la propria compagnia, al posto del pagamento con assegno o bonifico.
La legge prevede l’utilizzo di tale rimborso a condizione che sia:
 - espressamente previsto dal contratto
 - associato a sconti sulle tariffe base (sconti che devono essere chiaramente indicati).

 


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