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Documenti R.C. Auto

I documenti che vengono rilasciati con la sottoscrizione dell’RCAuto sono:

  1. il contrassegno di assicurazione, che deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza (non sui vetri laterali).
  2. il certificato di assicurazione, che deve essere conservato ed esibito a richiesta dalle autorità di polizia

Tali documenti assolvono anche alla funzione di quietanza, ovvero attestano l’avvenuto pagamento del premio.
La Compagnia di assicurazione deve consegnare anche: le condizioni contrattuali, il modello per la richiesta di risarcimento del danno e il modulo blu di Constatazione Amichevole di Incidente (modulo CAI).
Infine le Compagnie sono tenute a rilasciare l’attestato di rischio ad ogni scadenza annuale.

Modulo CAI – Constatazione Amichevole d’Incidente - Modulo Blu

Il modulo CAI non è obbligatorio ma può essere molto utile in caso di incidente (magari con i propri dati già compilati), in quanto permette di accorciare notevolmente i tempi di liquidazione , nel caso venga firmato da entrambe le parti (vedi tempi di rimborso).
Ad ogni modo, anche nel caso in cui non c’è accordo tra le parti, il modulo blu potrà essere impiegato per denunciare il sinistro alla propria Compagnia, in alternativa al modulo di “denuncia dei sinistri”. (E’ POSSIBILE SCARICARE IL MODULO BLU CLICCANDO QUI )

Modello per la richiesta di risarcimento del danno

Nei casi esclusi dall’applicazione della nuova procedura di risarcimento diretto, è necessario inviare una raccomandata A/R per la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia dell'assicurato di controparte (il danneggiante) e una denuncia del sinistro alla propria Compagnia (vedi Procedura Ordinaria).

Nella lettera per la richiesta di risarcimento danni è necessario allegare la dinamica del sinistro facendo attenzione a non dimenticare alcuni elementi essenziali:

  • Dati personali del conducente e del proprietario
  • Data, ora, luogo e dinamica del sinistro
  • Dati relativi al veicolo: assicurazione, numero di targa, marca / modello del veicolo
  • riferimento all'eventuale intervento di Pubblica Autorità (es. Carabinieri, Polizia stradale o locale, vigili urbani ecc).

(Un esempio di modulo di richiesta clicca qui)

Attestato di rischio

L’attestato di rischio è un documento che rappresenta la storia dei sinistri del proprietario del veicolo. Esso riporta il numero di sinistri degli ultimi 5 anni con le classi di merito di provenienza e di assegnazione stabilite da ciascuna impresa; inoltre, vi è anche indicata la scala Bonus/Malus C.U.  - Conversione Universale – ovvero il parametro di riferimento comune tra le imprese di assicurazione per consentire il passaggio da un’impresa ad un’altra con il riconoscimento del profilo di rischio personale.
Il veicolo assicurato per la prima volta, viene inserito in una classe di rischio iniziale (che corrisponde alla 14° classe CIP); per le annualità successive è possibile, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, trasferire il contratto, alla scadenza, ad un’altra compagnia vedendo riconosciuta e valorizzata la sinistrosità pregressa.
Grazie al nuovo regolamento le Compagnie hanno l’obbligo di inviare al contraente l’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. (in precedenza veniva rilasciato solo su esplicita richiesta, 3 giorni prima della scadenza annuale). Nel caso di polizze vendute a distanza (via internet o telefono), l’impresa è sempre tenuta ad inviare l’attestato di rischio al domicilio del contraente.
In caso di furto del veicolo, la compagnia ha l’obbligo di rilasciare l’attestato di rischio relativo all’ultima annualità, entro 15 giorni dalla richiesta.

Per approfondimenti vedi il regolamento ISVAP n°4 del 9 Agosto 2006


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