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Rinnovo del contratto R.C. Auto

I contratti r.c. auto possono essere con o senza tacito rinnovo. Nel primo caso il contratto si intende prorogato per l’annualità successiva, salvo disdetta scritta almeno 15 giorni prima della scadenza;
Per le polizze a scadenza secca (di solito le polizze telefoniche o quelle on-line) è necessario fare un'esplicita richiesta di rinnovo ad ogni scadenza annuale, altrimenti il contratto si estingue con tutte le conseguenze che ne derivano (vedi sanzioni).

In passato, salvo diversa disposizione del contratto, non c'era alcun obbligo di comunicazione riguardo alla scadenza e alla variazione del premio. Per rendere valide le nuove tariffe era sufficiente la loro affissione nei locali dell'agenzia con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza del contratto.
Per quanto riguarda l'attestato di rischio, sempre in passato, le compagnie erano obbligate a consegnarlo su richiesta, presso i locali dell'agenzia, tre giorni prima della scadenza contrattuale.
In base al nuovo regolamento (attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1 Gennaio 2007), le Compagnie hanno l’obbligo di:

  • inviare al contraente l’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
  • comunicare per iscritto la data di scadenza della copertura annuale, nonché i tempi e le modalità da seguire per la comunicazione dell’eventuale disdetta.
  • fornire, direttamente o per il tramite di intermediari o call center, indicazioni sul premio di rinnovo.

Attenzione!
La comunicazione e l’attestato di rischio devono essere inviati anche se il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Periodo di tolleranza successivo alla scadenza
Alla scadenza di tutti i contratti a tacito rinnovo è previsto un periodo di tolleranza di 15 giorni in cui il contratto è ancora efficace (salvo disdetta da parte del contraente), anche se non si è ancora pagato il premio di assicurazione (art. 1901 c.c.)
Per le polizze a scadenza secca, invece, il periodo di tolleranza non essendo automatico deve essere previsto esplicitamente dal contratto.

Nota Bene!
Nel caso in cui l’aumento della tariffa (non dovuto all'applicazione delle regole di passaggio delle varie formule tariffarie) supera il tasso di inflazione programmato, il contraente ha diritto a disdire il contratto senza rispettare il termine di preavviso di minimo 15 giorni, ma comunque entro il giorno di scadenza.

 

Sospensione della polizza

Se si prevede di non dover utilizzare l’auto per un periodo di tempo è possibile richiedere la sospensione della polizza (sempre che sia prevista dal contratto), non essendo un obbligo per le compagnie), andando a risparmiare sul pagamento del premio per il periodo di sospensione.
In passato il periodo di sospensione era compreso tra un minimo di 3 mesi ed un massimo di 1 anno.
Con l’entrata in vigore della legge Bersani Bis la classe di merito, anche nei casi di sospensione, può essere mantenuta per cinque anni, che diventa quindi il nuovo periodo massimo di sospensione.

Attenzione!
Per tutto il periodo di sospensione il veicolo sarà privo di garanzia e quindi non potrà circolare; il contrassegno ed il certificato di assicurazione dovranno essere restituiti all’assicuratore che li restituirà solo al momento della riattivazione.
Inoltre, se alla sospensione non segue la riattivazione perchè il veicolo nel frattempo è stato venduto, rottamato o comunque tolto dalla circolazione, è rimborsabile la parte del premio pagata e non goduta.

Clausole di esclusione dalla garanzia e di rivalsa nei confronti dell’assicurato

Sono casi in cui la garanzia non è operante; la Compagnia è comunque obbligata a risarcire il terzo danneggiato ma avrà il diritto di chiedere al contraente la restituzione totale o parziale di quanto pagato (diritto di rivalsa). Alcuni esempi di clausole di esclusione sono: la guida senza patente, gli incidenti provocati in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ecc.

Clausole di franchigia

La franchigia è quella parte di danno non coperta dalla polizza, ovvero è un importo pattuito contrattualmente che, in caso di sinistro, l’assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo.
Naturalmente, a fronte di questa “partecipazione alle spese” il premio sarà più contenuto, ma solo poche Compagnie attuano sconti significativi. Infine, la franchigia è prevista anche per le polizze accessorie (furto, incendio, kasko ecc.)

E’ possibile distinguere due tipologie:

  • Franchigia assoluta: i danni inferiori alla franchigia sono a carico dell'assicurato; quelli superiori sono liquidati al netto dell'importo di franchigia.
  • Franchigia relativa: i danni inferiori alla franchigia sono a carico dell'assicurato; quelli superiori sono liquidati totalmente.
  • In sostanza nelle polizze con sistema Bonus/Malus, l'importo di franchigia rappresenta la soglia entro la quale conviene risarcire direttamente il danno oppure conviene denunciare un sinistro.
    Se il danno cagionato è inferiore alla franchigia non conviene farlo risarcire dalla Compagnia in quanto ciò determina un incremento del premio dovuto al peggioramento della classe di merito.

    Attenzione! In base alle nuove regole evolutive, nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite di franchigia, la società conserva il diritto di gestire il sinistro o di considerarlo come non avvenuto.


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