Il Bonus-malus
	  Il Bonus-Malus è il principale sistema di tariffa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori.
	    Il premio varia nel tempo - mediante l’attribuzione di un punteggio (classe di merito) - in funzione della condotta di guida del proprietario: ad un punteggio basso corrisponde una condotta di guida migliore e quindi un minor premio da pagare.
	    Ogni Compagnia di assicurazione impiega in modo strategico la propria clausola Bonus/Malus, come variabile tariffaria che deve essere coordinata, nei suoi effetti sul premio, con gli altri parametri di rischio utilizzati nella costruzione della tariffa aziendale. (per un approfondimento vedi il premio di assicurazione).
	  Classe di Merito
   La classe di merito è un punteggio compreso tra 1 e 18 con delle eccezioni per alcune Compagnie che prevedono ulteriori classi sia in “bonus” che in “malus” (ad es. 1A, 1B ecc., cui corrispondono ulteriori agevolazioni).
La classe di merito è un punteggio compreso tra 1 e 18 con delle eccezioni per alcune Compagnie che prevedono ulteriori classi sia in “bonus” che in “malus” (ad es. 1A, 1B ecc., cui corrispondono ulteriori agevolazioni).
    La classe d’ingresso (tariffa base) per chi si assicura per la prima volta è la 14 esima.
    Se in un anno non si provocano incidenti si scende di una classe ottenendo un “bonus” sul premio, se, nello stesso anno, si causa un incidente si sale di due classi e si subisce un rincaro (“malus”).
    In generale, alla prima classe corrisponde un premio dimezzato rispetto alla tariffa base (14 esima), in ogni caso, le tariffe variano a seconda delle diverse Compagnie di Assicurazioni.
	  Novità ! - Variazione classe di merito
	  A  partire dal 3 Aprile 2007 (data  di entrata in vigore del decreto  Bersani Bis), le compagnie hanno il divieto di applicare variazioni delle  classi di merito senza prima aver accertato l’effettiva responsabilità  del contraente. In sostanza, l’impresa di assicurazione può variare la classe  di merito solo se il contraente è il responsabile principale del sinistro, in  base alla liquidazione effettuata alla controparte (salva, naturalmente, la  possibilità di ulteriori cause di responsabilità). 
	    Quando non  è possibile accertare la responsabilità “principale”, o nei casi di  liquidazione parziale (e quindi a titolo provvisorio) la responsabilità viene  divisa "pro-quota" tra i conducenti coinvolti, <<ai fini della  eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri>>. 
	    Infine,  le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito devono essere  comunicate tempestivamente al contraente. (art. 5, legge 40 del 2007)
	  Novità  ! -  Classe di merito valida  cinque anni
        
	    Nel caso in cui il contratto di Assicurazione RC Auto  è sospeso o non viene rinnovato per mancato utilizzo del veicolo,  o comunque in tutti i casi di cessazione del rischio (quindi il veicolo  non viene più utilizzato, per vendita, rottamazione, etc.), l'ultimo attestato  di rischio conseguito, e quindi la classe di merito maturata, conserva validità  per cinque anni (art. 5, legge 40 del 2007.)
	    Un caso tipico è quello in cui viene a trovarsi chi  utilizza un’auto aziendale e, alla perdita di questo benefit, deve acquistare un’auto propria.
	    Fino all'entrata in vigore  di questa novità (3 Aprile 07) la classe di merito si poteva mantenere per un  anno, o diciotto mesi in alcuni casi particolari.
	  Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo.
	  Il contraente ha il diritto di conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo con altro di proprietà a seguito di:
	  
        - vendita, 
- consegna in conto vendita, 
- demolizione,
- furto,
- cessazione definitiva della       circolazione, 
- definitiva esportazione       all’estero
…nel caso dei ciclomotori
	  
	    A) Per i ciclomotori che non abbiano aderito volontariamente al nuovo  regime di targatura, il diritto alla conservazione della classe di merito si  applica nei soli casi di: 
	    
	                    1)  furto
                    2)  demolizione certificata
	  
	    B) Per ciclomotori in circolazione dal 14 luglio 2006 (data di entrata in  vigore del nuovo regime di targatura), la disposizione si applica anche nei  casi di consegna in conto vendita, cessazione definitiva della circolazione o  definitiva esportazione all’estero.
	     
	    
	  ATTENZIONE !
	  Il diritto alla conservazione della classe di merito sussiste anche nel caso in cui la sostituzione avvenga contestualmente o dopo la scadenza del contratto, purché il veicolo sostituito non abbia circolato dopo tale scadenza. 
	  Novità  ! - Mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo
	    In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello  stesso tipo di quello già assicurato le compagnie non possono assegnare una classe  di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di  rischio conseguito per il veicolo già assicurato. Questo diritto sussiste solo  se i due veicoli sono di proprietà della persona fisica titolare della polizza  assicurativa già esistente o di un componente, stabilmente convivente, del suo  nucleo familiare. 
	  La  norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione  quindi dei casi di rinnovo. Per nuovo contratto si intende quello stipulato con  la stessa compagnia del primo veicolo o con un'altra, per un veicolo acquistato  (nuovo o usato) dal soggetto interessato dopo l'entrata in vigore della norma,  in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa.
	  
	  In  passato, in caso di acquisto di un secondo veicolo (senza sostituire il primo), si ripartiva dalla classe d’ingresso (tariffa base). Tuttavia, alcune compagnie  assicurative riconoscevano una classe di merito “interna” più favorevole.
	   
	  Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro
	  Alcune Compagnie di Assicurazioni permettono di conservare la propria classe di merito in caso di sinistro, dietro il rimborso della somma liquidata al danneggiato. 
	    Dunque, questa condizione contrattuale potrebbe risultare utile in caso di sinistri di modesta entità, in quanto consente di evitare un aumento del premio.	  
	  Con  l’entrata i vigore delle nuove norme, nei casi rientranti nella procedura di indennizzo diretto l’assicurato deve  rivolgersi alla Consap per conoscere l’ammontare dell’importo pagato dalla  compagnia per un sinistro liquidato con tale procedura. 
In  particolare, dopo aver ricevuto l’attestato di rischio dalla propria compagnia,  in prossimità della scadenza del contratto, è necessario contattare la Consap (ricordando che la  propria compagnia è tenuta ad  assistere l’assicurato) ed eseguire la procedura di rimborso alla Stanza di  compensazione. Una volta effettuato il rimborso, la Consap rilascia un  attestato da presentare alla compagnia per ottenere la riclassificazione del  contratto. 
In caso  di sinistro accaduto in data antecedente al 1° febbraio 2007, o nei casi non  rientranti nella procedura di risarcimento diretto è necessario rivolgersi  direttamente alla propria compagnia di assicurazione per avere indicazioni su  come procedere.