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Obblighi dell'assicurato

L' R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) è una copertura assicurativa obbligatoria (codice civile all'art.2054) per la circolazione dei veicoli a motore. In caso di sinistro la Compagnia risarcisce i danni involontariamente cagionati a terzi, fino al massimale previsto dalla polizza.
Il nuovo codice estende l'obbligo di copertura ai danni subiti dal terzo trasportato.

Sempre in caso di sinistro l'assicurato ha l'obbligo di informare per iscritto la propria Compagnia (sia nel caso di incidente subito che provocato, vedi denunciare il sinistro).

Il contraente ha l'obbligo di esporre in modo visibile sul parabrezza il contrassegno, inoltre deve conservare ed esibire a richiesta dalle autorità di polizia il certificato di assicurazione (vedi anche documenti).

Obblighi dell'assicuratore

Le imprese assicuratrici hanno l’obbligo di accettare la richiesta di copertura RCAuto, salvo chiaramente gli eventuali casi di irregolarità riscontrati (che riguardano ad es: correttezza attestato di rischio, identità del contraente, ecc.); inoltre, vige il divieto di tie-in:la stipula del contratto R.C.Auto non può essere subordinata alla stipula di altro contratto di assicurazione (legge 57/2001).
Con l’entrata in vigore del decreto Bersani (4/7/2006), le compagnie hanno l’obbligo di evidenziare nei preventivi e nelle polizze, oltre al premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario e lo sconto riconosciuto.
Altro obbligo per le compagnie è quello di consegnare, prima della sottoscrizione della polizza, la nota informativa in cui sono elencati tutti i diritti e gli obblighi contrattuali.
Ancora, la Compagnia ha l’obbligo di rilasciare contrassegno e certificato entro cinque giorni dal pagamento del premio.

Infine, in base al nuovo regolamento (attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in vigore dal 1 Gennaio 2007), le Compagnie hanno l’obbligo di:

  1. Iinviare al contraente l’attestato di rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.
  2. comunicare per iscritto la data di scadenza della copertura annuale, nonché i tempi e le modalità da seguire per la comunicazione dell’eventuale disdetta.
  3. fornire, direttamente o per il tramite di intermediari o call center, indicazioni sul premio di rinnovo.

La comunicazione e l’attestato di rischio devono essere inviati anche se il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Per approfondimenti vedi il regolamento ISVAP n°4 del 9 Agosto 2006

Sanzioni

Chi circola sprovvisto di RCAuto è soggetto a:

  1. sequestro del veicolo
  2. una sanzione determinata dal codice della strada (multa fino a 2.754,15 Euro, ANIA)
  3. risarcimento del danno con il proprio patrimonio in caso di incidente.

Durata del contratto r.c. auto

La durata del contratto è di 1 anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno in si è pagato il premio.
I contratti r.c. auto possono essere con o senza tacito rinnovo.
Nel primo caso il contratto si intende prorogato per l'annualità successiva (attenzione quindi alle eventuali variazioni del premio).
In caso di mancato versamento del premio entro la data di scadenza, si hanno ancora 15 giorni (periodo di mora) durante i quali la copertura assicurativa resta operante; dopo il quindicesimo giorno, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui si versa il premio.
E’ bene sottolineare che il periodo di tolleranza è sempre previsto per i contratti a tacito rinnovo. Per i contratti a scadenza secca, invece, la tolleranza deve essere esplicitamente indicata nel contratto.

Attenzione!
Sono possibili eccezioni nella durata del contratto ma il costo della polizza è maggiore inoltre, per durate inferiori all'anno la compagnia non è tenuta, alla scadenza del contratto, a rilasciare l'attestato di rischio.

I canali per concludere il contratto r.c. auto

Il contratto r.c. auto può essere concluso attraverso:

  1. Intermediari assicurativi (agenti, broker)
  2. Sportelli bancari
  3. Telefono o internet, ove previsto dalla compagnia

Il contratto r.c. auto si conclude attraverso la sottoscrizione della polizza, il pagamento del premio e il rilascio dei documenti assicurativi.

Modalità di pagamento del premio

Il premio annuale generalmente può essere pagato in 3 modi:

  1. In contanti, con contestuale rilascio del certificato e del contrassegno di assicurazione.
  2. Con bonifico o assegno intestato all'impresa assicuratrice (garantisce il cliente da disservizi o smarrimenti).
  3. Con rate semestrali o trimestrali (Attenzione ! In questo caso bisogna considerare il costo aggiuntivo di frazionamento che viene applicato).

Massimale

E' l'importo massimo risarcibile per ogni danno, i danni superiori al massimale sono a carico del contraente. Per legge, non può essere inferiore a 774.685,35 euro, ma è possibile ottenere una copertura maggiore versando una piccola differenza sul premio annuale. E' bene sottolineare che il massimale minimo non offre adeguate garanzie in caso di risarcimento danni per incidenti mortali o con feriti gravi; in questo caso, infatti, la magistratura potrebbe fissare risarcimenti molto elevati: è vivamente consigliato, pertanto, pagare qualcosa in più sul premio in cambio di una maggiore tranquillità.

V Direttiva auto (2005/14/CE) - Aumento massimale minimo

E' previsto l'aumento dei massimali di copertura minimi legali:

  • 5 milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona
  • 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose.

Nel caso delle polizze accessorie (Kasko, furto ecc.) non è previsto un massimale minimo di legge, per cui, di solito viene stabilito di comune accordo con il contraente.


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